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I nostri legali hanno maturato una notevole esperienza nella composizione di situazioni debitorie attraverso trattative stragiudiziali, nonché mediante l’applicazione della legge n. 3 del 2012 cd. sul sovraindebitamento.

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16 May 2023

Suggerimenti utili ad evitare l'iscrizione di ipoteca o di un fermo amministrativo


Oggi ci chiediamo se il pagamento di una parte del debito puo’ salvare il contribuente dall’iscrizione dell’ipoteca da parte dell’Agente della riscossione.

Secondo il Dpr 602/1973, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca su un immobile o applicare un fermo su un veicolo di un contribuente solo se l’importo complessivo del credito, per cui si procede, sia maggiore di euro 20.000.

Al riguardo, e’ opportuno ricordare che prima dell'iscrizione dell'ipoteca o del fermo, il contribuente deve ricevere dall’Ente Riscossore una comunicazione preventiva, con cui si invita lo stesso a regolare la propria posizione con il fisco entro 30 giorni.

Superato il predetto termine l'Agenzia Riscossione e’ legittimata a procedere con l’iscrizione dell’ipoteca (o del fermo) senza dare ulteriori preavvisi al contribuente.

Vi e’ qualche rimedio per evitare tali iscrizioni?

Ebbene, se il contribuente riesce a ridurre il debito complessivo al di sotto della soglia prevista per legge, ad esempio rateizzando e pagando alcune cartelle, entro 30 giorni dalla ricezione del preavviso d’iscrizione di ipoteca, l’Agente della Riscossione non può procedere all’iscrizione.

Secondo un orientamento giurisprudenziale tale saldo parziale può avvenire anche una volta che l’ipoteca stessa è stata già iscritta e, in tal caso, l’Agenzia Entrate Riscossione sara’ obbligata a cancellarla ad istanza del soggetto contribuente.

Sulla questione, si segnala un intervento della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, che con sentenza risalente al 2020, ha stabilito che il vincolo ipotecario diventa illegittimo se il contribuente riduce il debito al di sotto della soglia di 20.000 euro, sia che l’iscrizione dell’ipoteca sia gia’ avvenuta o meno.

Per maggiori ragguagli in merito Vi invitiamo a contattare i professionisti che collaborano con il sito “debiti addio”.

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