Avv. Claudio Bianchini
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  • 08 Nov 2021
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Condominio: accesso autorizzato e libero godimento della cosa comune.

Condominio: accesso autorizzato e libero godimento della cosa comune.

Ma chi può entrare in un condominio privato?

La questione si pone,  in quanto, il condominio è molto spesso attraversato da una variegata moltitudine di persone, anche non facilmente ben identificabili.



Il condominio è uno spazio privato, che può essere attraversato soltanto da eventuali clienti di uffici o negozi, presenti all’interno. Per il resto possono accedervi soltanto i condomini, i loro famigliari e chiunque sia autorizzato dai condomini all’ingresso: quindi, non estranei non autorizzati, sempre se trovassero la porta dello stabile aperta.
Ciò ai sensi dell’art. 1102 c.c. ogni condomino può godere della cosa comune o direttamente o indirettamente, e quindi tramite terze persone, purchè non ostacoli l’uguale godimento di altri.
In caso contrario, l’estraneo che accede senza autorizzazione in un condominio, è punibile per il reato di violazione di domicilio, secondo l’art. 644 c.p.

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