Avv. Giovanna Pellegrini
  • Avv. Giovanna Pellegrini
  • 10 Nov 2022
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Preliminare di vendita e il successivo rifiuto di stipula del contratto definitivo.

Preliminare di vendita e il successivo rifiuto di stipula del contratto definitivo.

Oggi parliamo del caso in cui il promissario acquirente, una volta stipulato il preliminare di vendita, decida di rifiutarsi di stipulare il successivo contratto definitivo.

Precisiamo subito che il preliminare è un contratto a tutti gli effetti, che esplica i suoi effetti fintanto che non si addiviene alla stipula dell’accordo finale.

Tale contratto transitorio è utile anche in funzione del controllo di possibili eventi futuri, come ad esempio dei ripensamenti, che pregiudichino la possibilità di giungere alla stipula del definitivo.

In tali circostanze, la legge prevede delle tutele nei confronti del contraente adempiente e, in particolare, la risoluzione del contratto con il risarcimento dei danni, oppure l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto.

Detto ciò, in certi casi specifici, come sottolineato in giurisprudenza, l’acquirente può rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo quando, ad esempio, scopre che l’immobile è ipotecato, o addirittura pignorato o ancora, quando scopre che è abusivo o inabitabile o addirittura inagibile.

In tutte queste ipotesi, il promissario acquirente può venir meno all’impegno di stipulare il contratto definitivo in quanto il promittente venditore ha mentito (o taciuto in mala fede) su circostanze determinanti per l’acquisto.

In caso di problematiche correlate ad un preliminare di vendita contatta pure i professionisti che collaborano con il sito.

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