Avv. Claudio Bianchini
  • Avv. Claudio Bianchini
  • 19 Jun 2019
Condividi su:

E’ vero che il reddito di cittadinanza è pignorabile se si hanno debiti?

A seguito di tutte le discussioni sorte sul Reddito di Cittadinanza, attualmente è piuttosto dibattuta la questione sulla sua pignorabilità. Il Decreto Legge che lo ha istituito, infatti, non ne ha previsto l’inconfiscabilità.

Risulta allora necessario andare ad analizzare la norma che stabilisce quali siano i crediti NON pignorabili (art. 545 del codice di procedura civile), secondo la quale non sono pignorabili i crediti alimentari, i sussidi di maternità e per malattie, e sussidi di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.

Il Reddito di cittadinanza non può essere tecnicamente definito come un sussidio per il sostentamento a favore dei poveri, seppure voglia essere di contrasto alla povertà, ma è sostanzialmente una misura di politica attiva del lavoro.

Lo scopo è infatti quello di sostenere i beneficiari affinché si dedichino alla ricerca di un’occupazione che potrebbe renderli autonomi.

Tant’è vero che viene previsto l’obbligo della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e l’adesione ai percorsi di accompagnamento all’inserimento lavorativo; chi è completamente inabile al lavoro non può percepire il Reddito di cittadinanza.

Il Reddito di cittadinanza dovrebbe quindi essere considerato pignorabile, nei limiti della parte eccedente l’importo di 672,00 Euro circa, considerato il minimo vitale e sempre nella misura massima di un quinto dell’eccedenza.

La Magistratura non si è ancora pronunciata in merito, dunque per avere un quadro più certo sarà necessario attendere eventuali decisioni future

Link ed allegati

Articolo precedente Articolo successivo