• Debiti Addio
  • 24 Jul 2019
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Il Protesto, la sua cancellazione e come tutelarsi

Il Protesto, la sua cancellazione e come tutelarsi

Il protesto è l’atto con il quale viene dichiarato, da parte di un notaio oppure da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale, il mancato pagamento di un assegno o la mancata accettazione della cambiale.

Esso serve per dimostrare che il debitore principale non vuole pagare e poter agire nei confronti dei giratari del titolo, mentre contro il debitore principale si può intraprendere direttamente un’azione esecutiva.

Per tutelare chi abbia rapporti economici con il protestato, il protesto stesso è oggetto di pubblicità, attraverso l’iscrizione nel Registro informatico dedicato, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio e dove le notizie dei protesti sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione.

noltre, il protesto interrompe la prescrizione del debito.

L’unico modo per ottenere la cancellazione di un protesto cambiario legittimamente levato dal Registro è quello di effettuare il pagamento.

Nel caso in cui il pagamento intervenga entro 12 mesi dalla levata del protesto, basta rivolgere alla Camera di Commercio competente un’istanza e produrre il titolo in originale e la dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore.

Se, invece, il pagamento viene effettuato dopo i 12 mesi dalla levata del protesto, o nel caso in cui il titolo protestato sia un assegno, è necessario rivolgersi prima al Tribunale competente per chiedere la riabilitazione, dimostrando il pagamento del titolo e che siano decorsi 12 mesi dalla levata dell’ultimo protesto senza che, nel frattempo, l’interessato abbia subito nuovi protesti a proprio nome.

Ottenuta la riabilitazione, è possibile depositare la domanda di cancellazione in Camera di commercio.

Può capitare anche che il protesto levato sia erroneo o illegittimo, ad esempio perché il titolo era stato in realtà pagato o perché il protesto è stato levato fuori dei casi consentiti dalla legge.

In questo caso, sarà necessario presentare, insieme all’istanza presso la Camera di Commercio, le prove dell’erroneità o dell’illegittimità del protesto.

Nel caso degli assegni, chi emetta un assegno poi protestato, viene iscritto presso la CAI, ossia la Centrale di Allarme Interbancaria. Tale iscrizione comporta l’interdizione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi. Qualora si provveda, nei 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, a pagare l’assegno, comprensivo della penale e degli interessi legali, viene evitata l’iscrizione alla CAI.

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